In Gazzetta Ufficiale il decreto e il modello per richiedere il TFR in busta paga
A cura della redazione

Sulla G.U. n. 65/2015 è stato pubblicato il DPCM 20/02/2015 n.29, che attuando l’art. 1, cc. 26-34, della L. di stabilità 2015, fissa i criteri, le condizioni e le modalità attraverso le quali deve avvenire la liquidazione mensile del TFR maturando in busta paga, denominata QUIR.
Possono presentare istanza per la liquidazione mensile del TFR tutti i lavoratori dipendenti da datore di lavoro del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno 6 mesi, ad eccezione dei lavoratori: dipendenti domestici, dipendenti del settore agricolo, dipendenti per i quali la legge o il CCNL, prevedono la corresponsione periodica del TFR ovvero l’accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi, dipendenti da datori di lavoro che hanno iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti, dipendenti da datori di lavoro che hanno iscritto nel registro delle imprese un piano di risanamento, dipendenti da datori di lavoro per i quali siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga e dipendenti da datori di lavoro che hanno sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti.
Possono fruire dell’opzione anche i lavoratori delle imprese tenute al versamento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari.
La QUIR è assoggettata a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali.
Per fruire dell’opzione il lavoratore interessato deve presentare al proprio datore di lavoro apposita istanza di accesso debitamente compilata e validamente sottoscritta.
L’erogazione della QUIR è operativa a partire dal mese successivo a quello di formalizzazione dell’istanza ed è efficace fino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018 ovvero a quello in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro, se antecedente. La manifestazione, una volta espressa, è irrevocabile fino a scadenza del suddetto periodo.
Se invece il datore di lavoro ricorre al finanziamento assistito da garanzia per liquidare la QUIR come parte integrante della retribuzione, la liquidazione mensile avviene a partire dal terzo mese successivo a quello di efficacia dell’istanza.
L’accensione del finanziamento può essere effettuata presso un unico intermediario aderente.
Il datore di lavoro è tenuto a rimborsare all’intermediario il finanziamento ricevuto entro il 30 ottobre 2018 secondo le modalità ed i criteri che verranno stabiliti nell’ambito dell’accordo quadro siglato con l’ABI dai Ministeri competenti.
Se il finanziamento viene utilizzato per scopi diversi da quelli della liquidazione del QUIR, il datore di lavoro è tenuto a rimborsare l’importo già fruito e l’erogazione viene interrotta.
Presso l’INPS viene istituito un Fondo di garanzia che interviene a copertura del rischio di credito dei finanziamenti concessi ed erogati dagli intermediari, al solo scopo della liquidazione del QUIR ai lavoratori beneficiari.
Il Fondo di garanzia viene alimentato dalla dotazione iniziale di 100 milioni di euro per il 2015 a carico dello Stato e dal pagamento del prezzo per la garanzia sul finanziamento a carico dei datori di lavoro che accedono al finanziamento pari alla misura del contributo mensile dello 0,20% della retribuzione imponibile riferita ai lavoratori dipendenti per i quali il datore di lavoro ha richiesto il finanziamento della liquidazione mensile della QUIR.
Infine si ricorda che eventuali debiti del datore di lavoro nei confronti del Fondo di Garanzia non rilevano ai fini del rilascio del DURC.
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