Sulla GU n. 177/2025 è stata pubblicata la Legge n.108 del 30 luglio 2025 di conversione del DL 84/2025 che conferma la modifica dell’art. 51, c. 5 del TUIR secondo cui, ai fini della non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), l’obbligo della tracciabilità delle spese medesime trova applicazione solo per le trasferte effettuate nel territorio dello Stato italiano.

Si ricorda che l’obbligo della tracciabilità delle spese è soddisfatto se il pagamento viene eseguito con il versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari o circolari).

Di conseguenza, ai fini della detassazione delle somme percepite a titolo di rimborso spese per trasferte fuori dall’Italia non è richiesta la tracciabilità dei relativi pagamenti.

Confermata anche la modifica dell’art. 54 del TUIR in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo. Anche in questo caso l’obbligo della tracciabilità sussiste solo per le spese sostenute nel territorio dello Stato italiano, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante automezzi pubblici non di linea (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente).

Infine, sono confermati gli interventi apportati dal DL 84/2025 in merito alla deducibilità delle predette spese, anche ai fini IRES (artt. 54-ter, 54-septies, 95 e 109 del TUIR).