Due dei tre decreti antincendio pubblicati nel 2021, sono entrati in vigore il 4 ottobre del 2022. La proroga che da più parti era data come inevitabile, è arrivata solo per il cosiddetto  “Decreto Controlli” e la sola qualifica dei manutentori causa mancanza di corsi ed esami, ed entrerà in vigore il 25 settembre del 2023. Cerchiamo di chiarire quindi cosa cambia in breve, rispetto alla normativa del 1998 ormai abrogata e soprattutto cosa devono fare le aziende in generale (e il datore di lavoro in particolare).

 

D. 1 settembre 2021 – Decreto CONTROLLI

Cosa tratta :

Il decreto di fatto stabilisce i criteri per effettuare i controlli e la manutenzione di impianti, attrezzature, e di tutti i sistemi di sicurezza antincendio. I tecnici manutentori dovranno essere qualificati secondo precise procedure generali fissate dal decreto.

 Infine attenzione al nuovo registro antincendio, che deve essere presente e a disposizione dell’autorità competente. Deve riportare verifiche e controlli e manutenzioni di tutti i presidi antincendio.

Quando scade :

La qualifica dei tecnici manutentori è prorogata al 25 settembre 2023. Il resto del decreto è operativo.

Indicazioni operative.

1)     MANUTEZIONE : Prima di affidare i servizi di manutenzione è necessario verificare i requisiti tecnico professionali della società che si occuperà della manutenzione di (tutti) i presidi antincendio.

2)     SORVEGLIANZA : Oltre alla manutenzione è necessario organizzare la sorveglianza antincendio con lavoratori interni che effettuino la verifica visiva e periodica delle attrezzature di emergenza dell’azienda.

3)     REGISTRO COSTANTEMENTE AGGIORNATO : Necessario predisporre il registro dei controlli che contenga tutte le attività di manutenzione di TUTTE le attrezzature antincendio.

4)     ATTREZZATURE DA MANUTENERE : a titolo di esempio indicativo si riportano le attrezzature elencate nel decreto. (l’elenco non è esaustivo) - Estintori - -Reti di idranti - Impianti sprinkler - Impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI) -  Sistemi di allarme vocale per scopi d’emergenza  -  Sistemi di evacuazione fumo e calore Sistemi a pressione differenziale - Sistemi a polvere - Sistemi a schiuma - Sistemi spray ad acqua - Sistemi ad acqua nebulizzata (water mist) - Sistema estinguente ad aerosol condensato - Sistemi a riduzione di ossigeno - Porte e finestre apribili resistenti al fuoco - Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso

 

 

 

D. 2 settembre 2021 – Decreto GSA

Cosa tratta :

In primis occorre verificare che il piano di emergenza comprenda i nuovi requisiti (o quanto meno sia già in linea) con i requisiti richiesti dal nuovo D 02/09/2021. La novità è che il piano deve contenere le MISURE DI GESTIONE IN ESERCIZIO che devono essere adottati sempre nella gestione ordinaria dell’organizzazione. Non solo quindi le misure di gestione della sicurezza emergenziali, ma anche uno sguardo quotidiano, costante, definito in esercizio.

Il piano di emergenza è uno strumento che rimane obbligatorio :

1.      Per i luoghi di lavoro che occupano più di 10 lavoratori

2.      Per le attività che rientrano nell’ allegato I del DPR 151/2011 (attività soggette a Certificato Prevenzione Incendi e controlli del VVF).

La novità è che il PIANO DIVENTA OBBLIGATORIO nei luoghi di lavoro aperti al pubblico con presenza contemporanea di più di 50 persone (indipendentemente dal numero di lavoratori).

Infine esistono luoghi che non rientrano in nessuno dei casi di cui sopra. Il Datore di lavoro pur non essendo di fatto obbligato a redigere il piano di emergenza, rimane obbligato ad adottare tutte quelle misure organizzative e gestionali che siano necessarie a fronteggiare un’emergenza incendio.

Nelle nuove norme viene ribadita l’importanza delle prove di emergenza/esercitazioni almeno annuale, fermi restando eventuali obblighi specifici come ad es. le scuole. I lavoratori sono obbligati a partecipare ed è importante coinvolgere anche tutti i lavoratori che normalmente possono essere presenti (ditte esterne, manutentori, ecc.) . Le prove dovranno tenere conto di situazioni di affollamento e della presenza di persone con ESIGENZE SPECIALI, nuova terminologia ampiamente condivisibile, che ricomprende ogni tipo di disabilità. Appare chiaro che la progettazione di tutte le misure antincendio e di emergenza, così come le procedure e il piano di emergenza, debbano tenere conto della eventuale presenza di persone con esigenze speciali, (a prescindere dal fatto che siano presenti o meno). E’ importante verificare la percezione dell’ allarme con sistemi sensoriali (visivi, luminosi, sonori, ecc) o altri sistemi efficaci per tutte le persone che possono avere ridotte capacità.

Con il termine inclusivo di “ESIGENZE SPECIALI” viene ricompresa un’ampio numero di persone che possono avere accesso ai luoghi di lavoro : donne in stato interessante, lavoratori anziani, minorenni, disabili intellettivi e soprattutto tutti i lavoratori che hanno una disabilità temporanea in corso di guarigione (ad es. stampelle, ingessature, medicazioni, punti, ecc.)

Novità inerenti la formazione. La novità in questo caso, è rappresentata dall’ obbligo di informare TUTTI i lavoratori, sulle misure di gestione antincendio nel normale esercizio dell’impresa e in emergenza e sui pericoli presenti durante la normale attività. La formazione antincendio cambia sigle (da basso diventa 1 ecc) e acquista una scadenza definita (almeno quinquennale).

Quando scade

Il decreto è entrato in vigore dal 4 ottobre 2022

Indicazioni operative

1)     Gestire la sicurezza antincendio (da qui il termine GSA). Aggiornare o effettuare ex novo la valutazione del rischio incendio e il piano di emergenza. E’ richiesta la conformità ai nuovi requisiti di legge.

2)     Procedure operative in esercizio e procedure operative di emergenza. Verificare e applicare misure preventive e protettive.

3)     Effettuare esercitazioni di emergenza periodiche con tutti i lavoratori, per indirizzare i comportamenti da adottare in caso di emergenza.

4)     Formare e nominare gli addetti antincendio secondo i nuovi programmi e le nuove scadenze. Aggiornamenti entro 5 data formazione, o entro ott. 2023 se svolto da più di 5 anni.

5)     Informare tutti i lavoratori dei rischi di incendio presenti, compresi i rischi incendio presenti e procedure specifiche.

6)     Effettuare regolare manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio con personale qualificato secondo la nuova normativa (prorogato al sett.2023)

7)     Effettuare regolare sorveglianza antincendio coinvolgendo addetti antincendio e lavoratori.

8)     Compilare regolarmente il registro antincendio.

 

 

D. 3 settembre 2021 – Decreto MINI CODICE

Cosa tratta

Il decreto in oggetto di fatto chiude le novità che aggiornano e di fatto mandano in pensione il vecchio DM 10 Marzo 1998. Viene introdotto un vero e proprio MINI-CODICE  per la valutazione del rischio di incendio e vengono specificate nel dettaglio le misure di prevenzione e protezione, nonché le misure organizzative e gestionali antincendio che devono essere adottate nei luoghi di lavoro cosiddetti a basso rischio di incendio. La ratio è molto semplice : se le attività non dispongono di specifiche regole tecniche verticali e/o non sono soggette al controllo dei VVF (Certificato prevenzione incendi) ricadono secondo precisi criteri definiti dal decreto nelle attività a basso rischio di incendio.

Quando scade

Il decreto è entrato in vigore dal 29 ottobre 2022. Con l’entrata in vigore dell’ ultimo decreto viene abrogata definitivamente la vecchia norma.

Indicazioni operative

1)     Verificare l’applicabilità del nuovo decreto se l’attività non è soggetta al controllo dei VVF e non è soggetta a regole antincendio di tipo verticale.

2)     Valutare il rischio incendio per le attività a basso rischio.