Sulla G.U. n.114/2022 è stato pubblicato il DL 50/2022 che prevede una serie di misure per contrastare la crisi economica che si è accentuata a seguito del conflitto bellico tra Russia e Ucraina, tra le quali il riconoscimento di un’indennità una tantum pari a 200 euro per i lavoratori e i pensionati.

Si tratta nello specifico degli artt. da 31 a 34 del DL 50/2022.

Entrando nel dettaglio si prevede di riconoscere ai lavoratori dipendenti, beneficiari nel primo quadrimestre del 2022 dell’esonero contributivo dello 0,8% (per almeno una mensilità) previsto dalla Legge di Bilancio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro.

L’indennità viene riconosciuta, previa dichiarazione del lavoratore di non essere percettore delle 200 euro perchè titolare di trattamento pensionistico o reddito di cittadinanza, tramite i datori di lavoro con la retribuzione erogata nel mese di luglio.

L’indennità spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito ai fini fiscali e ai fini della corresponsione delle prestazioni previdenziali.

Il credito, maturato dal datore di lavoro per effetto dell’erogazione dell’indennità, è compensato attraverso la denuncia Uniemens secondo le indicazioni che verranno fornite dall’INPS.

La stessa indennità di 200 euro è riconosciuta anche ai:

-          soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro. Ai fini della determinazione del reddito personale sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Spetta all’INPS (o altro ente erogatore di una delle citate misure previdenziali in luogo dell’INPS) riconoscere d’ufficio l’indennità con la mensilità di luglio 2022 ed effettuare le verifiche della situazione reddituale. L’indennità una tantum è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche se il soggetto svolge attività lavorativa.

-          Lavoratori domestici che hanno in essere uno o più rapporti di lavoro al 18/05/2022, previa presentazione di apposita domanda presso gli istituti di Patronato. L’indennità è erogata dall’INPS nel mese di luglio 2022.

-          Percettori della Naspi e della DISCOLL nel mese di giugno 2022. L’indennità è erogata dall’INPS, dopo la presentazione della denuncia UNIEMENS.

-          Percettori dell’indennità di disoccupazione agricola nel 2022 di competenza del 2021. L’indennità è erogata dall’INPS, dopo la presentazione della denuncia UNIEMENS.

-          Titolari di collaborazione coordinata e continuativa (art. 409 cpc) i cui contratti sono attivi al 18/05/2022 e iscritti alla Gestione separata. L’indennità è erogata dall’INPS, dopo la presentazione della denuncia UNIEMENS, previa presentazione della domanda da parte degli interessati che non devono essere titolari di trattamento di pensione né iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie né avere un reddito derivante dai rapporti di cococo superiore a 35.000 euro.

-          Beneficiari nel 2021 dell’indennità per i lavoratori stagionali, del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport di cui all’art. 10 del DL 41/2021 (L. 69/2021) e successive modificazioni. L’INPS eroga automaticamente un’indennità una tantum pari a 200 euro, dopo la presentazione della denuncia UNIEMENS.

-          Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate nel 2021. L’indennità è corrisposta dall’INPS, dopo la presentazione della denuncia UNIEMENS, previa domanda dei soggetti interessati che hanno un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 35.000 euro nel 2021.

-          Lavoratori iscritti al FPLD dello spettacolo che nel 2021 hanno almeno 50 contributi giornalieri versati. L’indennità è corrisposta dall’INPS, dopo la presentazione della denuncia UNIEMENS, previa domanda da parte degli interessati che hanno un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro nel 2021.

-          Lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 sono stati titolari di contratti autonomi occasionali ai sensi dell’art. 2222 c.c.. L’indennità è corrisposta dall’INPS, dopo la presentazione della denuncia UNIEMENS, previa domanda degli interessati che vantano almeno un contributo mensile e risultano iscritti alla Gestione separata al 18/05/2022.

-          Incaricati delle vendite a domicilio con reddito nel 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata al 18/05/2022. L’indennità è erogata dall’INPS, dopo la presentazione della denuncia UNIEMENS, a domanda degli interessati.

-          Beneficiari del reddito di cittadinanza. L’indennità è corrisposta d’ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla mensilità di competenza. L’indennità non viene corrisposta se nel nucleo familiare è presente un beneficiario dell’indennità di 200 euro per altro titolo.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF.

Infine l’art. 33 del D.L. 50/2022, prevede un sostegno al potere di acquisto anche per i lavoratori autonomi duramente colpiti dal caro energia e dalla crisi economica generata dal conflitto bellico tra Russia e Ucraina.

Più precisamente viene prevista l’istituzione del Fondo per l’indennità una tantum per i lavoratori autonomi e professionisti, a cui vengono destinati 500 milioni di euro, al fine di erogare una somma i cui criteri e modalità di concessione saranno definiti con decreto interministeriale (Lavoro – Economia).

In questo modo anche ai lavoratori autonomi viene garantita un’indennità una tantum prevista dallo stesso DL 50/2022, tra gli altri, ai lavoratori dipendenti, ai pensionati, ai lavoratori domestici, ai beneficiari dell’indennità di disoccupazione agricola e ai cococo di cui si è detto sopra.

Tre sono le condizioni per fruire dell’indennità una tantum per i lavoratori autonomi:

-          essere iscritto alle gestioni previdenziali dell’INPS o ai rispettivi enti/casse previdenziali e assistenziali;

-          non aver fruito dell’indennità una tantum prevista per i lavoratori dipendenti, i pensionati e tutti gli altri soggetti individuati dall’art. 32 del D.L. 50/2022;

-          non aver percepito nel periodo d’imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo che sarà definito dal decreto interministeriale.

Si ricorda infine che a differenza dei soggetti di cui agli artt. 31 e 32 del citato Decreto Legge, per i quali l’indennità una tantum è quantificata in 200 euro, per i lavoratori autonomi la norma non prevede un importo predeterminato.