In vigore l’accordo in materia di sicurezza sociale con la Moldavia
A cura della redazione

L’INPS, con la circolare n. 131 del 30 settembre 2025, n. 131, ha reso disponibili le disposizioni applicative dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, in vigore dal 1° settembre 2025.
L’Accordo si applica alle persone che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati, ai loro familiari e superstiti, ai rifugiati e agli apolidi, nonché ai loro familiari e superstiti.
Con riferimento alla legislazione di sicurezza sociale italiana, l’Accordo si applica:
- alle prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti previste dall’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla Gestione Separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall’INPS. Pertanto, l’Accordo si applica anche agli iscritti alla Gestione pubblica;
- alle rendite e alle altre prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale e gestite dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).
Con riferimento alla legislazione di sicurezza sociale moldava, l’Accordo si applica alle seguenti prestazioni:
- pensione per limite d’età;
- pensione di disabilità causata da una malattia generale;
- pensione e indennità di disabilità causata da un infortunio sul lavoro o malattia professionale;
- pensione ai superstiti.
L’Accordo non si applica, per l’Italia, all’assegno sociale e alle altre prestazioni non contributive e di tipo misto erogate a totale o parziale carico della fiscalità generale, nonché all’integrazione al trattamento minimo e alle prestazioni per le quali la legislazione italiana prevede il requisito della residenza in Italia.
Pertanto, l’integrazione al trattamento minimo e la maggiorazione sociale continuano a essere esportabili in Moldova, non trovando applicazione per queste prestazioni l’Accordo bensì la normativa italiana di riferimento.
Inoltre, tenuto conto che il nuovo Accordo, a differenza del precedente, prevede la totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici, non trova più applicazione l’articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall’articolo 18 della legge 30 luglio 2002, n. 189, il quale dispone che, in caso di rimpatrio, il lavoratore extracomunitario, con anzianità contributiva dal 1° gennaio 1996, può conseguire la pensione di vecchiaia al raggiungimento del requisito anagrafico richiesto per tale trattamento pensionistico, adeguato alla speranza di vita, anche in deroga al requisito minimo di 20 anni di contribuzione (cfr. le circolari n. 45 del 28 febbraio 2003 e n. 35 del 14 marzo 2012, par. 8).
Si evidenzia, infine, che per la Moldova l’Accordo non si applica alle pensioni speciali, alle pensioni anticipate per limite d’età e agli assegni sociali.
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