L’INAIL, con la circolare n. 61 del 23 dicembre 2025, facendo seguito al D.M. 10 dicembre 2025 (G.U. n. 289 del 13 dicembre 2025) che ha fissato il saggio degli interessi legali nella misura dell’1,60% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, ha reso noto che detto tasso costituisce anche la misura di riduzione massima delle sanzioni civili nonché la misura della sanzione dovuta nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.