L'INAIL, con la nota 30 maggio 2005, ha aggiornato le proprie istruzioni operative sulla base dell'indirizzo giurisprudenziale espresso dalla Corte Costituzionale, secondo il quale il premio supplementare per la silicosi e asbestosi è dovuto unicamente nella ipotesi in cui risulti accertato in concreto che si verifichi nell'ambiente di lavoro una dispersione di silice libera o di amianto in concentrazione non inferiore a quella idonea - in base alle vigenti disposizioni - a determinare, per il personale addetto, il rischio effettivo e non già presunto di contrarre le malattie. Di conseguenza i datori di lavoro che svolgono lavorazioni a rischio silicosi o asbestosi devono fornire all'INAIL tutti gli elementi necessari per la valutazione del rischio e la determinazione dell'incidenza concreta del rischio. L'INAIL ricorda inoltre che la determinazione del premio supplementare può essere oggetto di oscillazione in aumento o in diminuzione entro il limite del 35%: fino al 10%, in rapporto all'entità intrinseca del rischio; fino al 25%, per l'attuazione di misure di igiene e di prevenzione.