Il TAR del Lazio, con la sentenza 4/07/2005 n.5454, ha annullato la circolare dell'INAIL 71/2003 secondo la quale il mobbing può essere considerato una malattia professionale e in quanto tale indennizzabile dell'Istituto assicurativo. Infatti spiega il Tribunale, l'INAIL con la sua circolare è andato bene oltre la semplice interpretazione dettando invece vere e proprie statuizioni in materia di mobbing tali da far assurgere quest'ultimo come una malattia professionale tipizzata. L'INAIL invece avrebbe dovuto semplicemente fornire agli ispettori le indicazioni generali dirette ad uniformare le relative prassi amministrative. Più precisamente, secondo il TAR l'indice dell'intrinseca volontà dell'INAIL di considerare il mobbing malattia tipizzata è dato dal fatto che la circolare individua una serie di fattori nocivi capaci di generare il mobbing (fattori per i quali ancora oggi manca la prova scientifica che sono in grado di generare automaticamente tale malattia psichica) e presupponendo che la malattia sia una automatica derivazione dell'attività lavorativa. Il mobbing invece spiegano i giudici amministrativi appartiene alla categoria delle malattie non tabellate, che per essere riconosciute come tali e quindi coperte dalla tutela INAIL, presuppongono che sia accertata la derivazione causale da una delle attività lavorative rischiose indicate nell'art. 1 del DPR 1124/65 e che ovviamente l'onere della prova rimane a carico del lavoratore. Con la stessa sentenza il TAR del Lazio si è anche pronunciato sul DM 27/04/2004 considerandolo legittimo anche nella parte in cui prevede che il mobbing rientra tra le malattie per le quali è obbligatoria la denuncia all'INAIL, conformemente a quanto stabilito dall'art.10, c.3, DLgs 38/2000 in base al quale nell'elenco possono rientrare anche malattie di probabile e possibile origine lavorativa.