L'INAIL, con la nota 9971/2006, conformandosi al recente orientamento giurisprudenziale ha reso noto che la revisione sanitaria e conseguente revisione della rendita unica va fatta entro i termini propri di ciascuna componente dell'inabilità complessiva. Originariamente l'INAIL osservava un unico termine relativo alla natura dell'ultimo evento che aveva dato luogo all'aggiornamento e o alla costituzione di un unica rendita. Si ricorda che detta indennità prevista dall'art.80 del T.U. degli infortuni sul lavoro, cosiste in un unico assegno corrisposto al lavoratore, che già titolare di una rendita erogata per un evento che da titolo alle prestazioni INAIL, subisce un nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilità. Mutando la precedente procedura operativa possiamo avere due situazioni: - se in sede di revisione il medico accerta che il miglioramento o peggiornamento delle condizioni di salute del lavoratore è dovuto esclusivamente alla componente del danno complessivo che si è consolidata per scadenza dei termini, la rendita viene confermata nella precedente misura economica. - se invece il medico accerta un miglioramento o un peggioramento delle condizioni di salute riferito alla componente del danno ancora non consolidato, la rendita sarà erogata in misura pari al grado di menomazione complessiva effettivamente accertata.