L’INAIL, con la circolare n. 21 del 4 luglio 2019, ha ricordato che la riduzione dei premi e dei contributi per l’anno 2019, prevista dall’art. 1, c. 128, della L. 147/2013, è stata fissata nella misura pari al 15,24%.

Allo scopo, si ricorda che il decreto 27.2.2019, di approvazione della determinazione presidenziale INAIL 385/2018, ha stabilito la nuova Tariffa Ordinaria Dipendenti (T.O.D.) per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e le relative modalità di applicazione. Con decreti interministeriali in pari data (27 febbraio 2019) sono state, inoltre, approvate le determinazioni presidenziali INAIL 43/2019 e 45/2019, riguardanti rispettivamente la nuova Tariffa dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare e la nuova Tariffa del settore navigazione.

Per effetto delle citate disposizioni, in concomitanza con l’entrata in vigore delle nuove Tariffe dei Premi, cessa per tali gestioni l’applicazione della riduzione prevista dall’art. 1, c. 128, della L. 147/2013, in quanto i nuovi tassi assorbono la riduzione finora prodotta dalla predetta normativa.

La predetta riduzione cessa di trovare applicazione, a partire dal 1° gennaio 2019, anche ai premi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori con contratto di somministrazione, in quanto gli stessi sono determinati in relazione ai tassi medi stabiliti nella nuova Tariffa dei Premi per l’attività svolta dall'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrate le lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei.

La riduzione continuerà, invece, ad applicarsi, nel 2019, a quei settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato ancora completato.