INAIL: fissato definitivamente il tasso d'interesse per la rateazione
A cura della redazione
L'art. 59 della legge 449/97 ha previsto la possibilità di pagare il premio anticipato (anche il premio di regolazione ai sensi della legge 144/99) anziché in unica soluzione in 4 rate trimestrali (16 febbraio - per il solo 2001 la scadenza è stata posticipata al 23 marzo - 16 giugno, 16 agosto, 16 novembre) maggiorate dell'interesse determinato annualmente dal Ministero del tesoro pari al tasso medio d'interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente.
In attesa che il Ministero emanasse il decreto con il tasso definitivo, l'INAIL ha previsto l'applicazione alle rate in via provvisoria del tasso di interesse legale (pari al 3,5%).
Recentemente il Ministero del tesoro ha fissato il tasso definitivo al 4,79%, pertanto i datori di lavoro dovranno il prossimo 16 novembre 2001, in occasione del versamento della quarta ed ultima rata, provvedere al conguaglio degli interessi di dilazione.
In particolare il coefficiente da applicare all'importo della quarta rata (al fine di regolarizzare la differenza dell'interesse per tutto il periodo della dilazione) è pari allo 0,039351781, mentre per coloro che hanno usufruito della prima scadenza dei premi al 18 giugno 2001 il coefficiente è pari allo 0,022951233.
Precisa l'INAIL i predetti coefficienti tengono conto della differenza da recuperare sulla terza rata (nel primo caso anche per la seconda rata) per la quale è stato versato l'interesse nella misura provvisoria del 3,5%.
Si ricorda che l'INAIL, con il comunicato stampa del 23 febbraio 2001, ha reso noto che le imprese che esercitano attività di autotrasporto merci in conto terzi, possono applicare la riduzione del 19% dei premi dovuti in sede di autoliquidazione 2001 e detrarre pertanto dalla rata di premio anticipato per il 2001 il 19% di quanto dovuto per l'assicurazione dei propri addetti alla guida dei veicoli, salvo conguaglio.