Con nota prot. 3551/2009, l'INAIL ha precisato che il verbale di infrazione per infortunio non costituisce causa ostativa alla fruizione del bonus malus, purché siano rispettate le norme in materia di prevenzione infortuni e igiene sul lavoro.
Ha chiarito, tra l'altro, l'Istituto che, in materia di requisiti richiesti al datore di lavoro, la regolarità si riferisce alla data del 31/12 dell'anno precedente quello che riguarda  la domanda, ma possono essere rilevate, a tal fine, anche irregolarità accertate negli anni precedenti. Generalmente, la data della commessa irregolarità coincide con la data del verbale di accertamento, a meno che non risulti che la violazione si stata commessa in un momento precedente.
Infine, ha precisato l'INAIL, in considerazione del fatto che si applica al bonus malus anche la disciplina del Durc, il datore di lavoro deve presentare un'autocertificazione alla DPL (il primo termine scade il 30/04/2009), che attesti l'inesistenza a proprio carico di provvedimenti relativi alla violazione delle norme in materia di tutela delle condizioni di lavoro.