L'INAIL, con la nota del 27 novembre 2003, ha fornito le prime istruzioni operative in merito agli eventuali effetti del condono fiscale (integrativa semplice) ai fini contributivi e assicurativi.
In particolare l'art. 8 della L. 289/2002 (e successive modificazioni), permette di integrare le dichiarazione fiscali (compresa quella del sostituto d'imposta), mediante la denuncia dei redditi non dichiarati, per i quali i termini di presentazione siano scaduti il 31 ottobre 2002, con contestuale versamento delle relative maggiori imposte dovute entro il 16 aprile 2003.
I maggior redditi di lavoro dipendente o assimilati (esempio collaboratori) dichiarati ai fini fiscali (integrazioni al mod. 770) possono avere rilevanza anche ai fini dei premi assicurativi.
La sanatoria fiscale proposta per la sistemazione della posizione individuale del contribuente (lavoratore autonomo), secondo l'INAIL, è invece ininfluente ai fini assicurativi, in quanto, per l'Istituto assicurativo, la contribuzione INAIL è dovuta su retribuzioni convenzionali o di ragguaglio.
La prima considerazione importante risulta, quindi, quella di aver chiarito che nella situazione sopra descritta risulta possibile sanare la contribuzione INAIL anche se il legislatore ha utilizzato, per l'eventuale riflesso contributivo, la dizione generalizzata "contributi previdenziali".
Le rettifiche retributive (lavoratori dipendenti e collaboratori), che possono permettere la sanatoria INAIL, riguardano, come già precisato ai fini INPS, gli anni dal 1998 al 2001.
Per poter procedere alla sanatoria occorre però osservare una procedura particolare per l'INAIL, per il fatto che il modello di dichiarazione approvato dall'agenzia delle entrate (con provv. del 25/02/2003) non contiene uno specifico spazio per i contributi assicurativi.
La citata dichiarazione va in ogni caso presentata per sanare le inadempienze fiscali che, peraltro, secondo l'INAIL, costituisce presupposto indispensabile per accedere alla regolarizzare dei premi assicurativi. Ciò sta' a significare (e a rafforzare) che il condono è prettamente fiscale e che la sanatoria contributiva è solo un riflesso, vale a dire che la dichiarazione integrativa semplice non può essere proposta per regolarizzare esclusivamente posizioni contributive (anche se nel p. 2.4 della circ. dell'A.E. n. 12/E/2003 è stato precisato che "i contribuenti possono presentare la dichiarazione integrativa con riferimento anche a una sola imposta o contributo").
In particolare il datore di lavoro, entro il 16 aprile 2003, dovrà:
- presentare telematicamente la dichiarazione integrativa ai fini fiscali ed eventualmente ai fini dei contributi previdenziali e assistenziali (per questi ultimi occorreranno, come già precisato, ulteriori istruzioni per sistemare le singole posizioni individuali) - quadro A;
- presentare specifica comunicazione alla sede INAIL competente contenente: codice fiscale, il codice cliente, la PAT e la voce di tariffa cui le retribuzioni integrative si riferiscono, distinte per anno (dal 1998 al 2001) e la dichiarazione dell'avvenuta trasmissione telematica della dichiarazione integrativa (regolarizzazione fiscale) all'Agenzia delle entrate;
- calcolare l'ammontare dei maggiori premi dovuti, maggiorati dell'addizionale dell'1%;
- versare (per intero) i maggiori premi dovuti con il mod. F24 (senza possibilità di compensazione con eventuali crediti verso altre amministrazioni). Il numero di riferimento e la causale da indicare nella distinta di versamento sono, rispettivamente, "999500" e "P"
Se invece il datore di lavoro non ha mai dichiarato le retribuzioni dei propri dipendenti, prima di procedere alla regolarizzazione, dovrà presentarsi presso l'Istituto per aprire il rapporto assicurativo e acquisire gli elementi necessari per il calcolo dei premi dovuti.