L'INAIL, con la nota 22/02/2007, fornisce precisazioni sulle violazioni di propria competenza, per le quali la Finanziaria 2007 ha quintuplicato gli importi delle sanzioni amministrative. Le violazioni e le relative sanzioni riguardano norme in materia di lavoro, previdenza e tutela della sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999. Le sanzioni previste dal DLgs. n. 38/2000 sono invece escluse dalla suddetta maggiorazione. Devono invece essere maggiorate, le sanzioni formali di cui al T.U. 1124/65, non connesse al versamento di contributi e premi. Il riferimento è alle comunicazioni di cui all'art.12 del T.U., come le denunce di variazione dei dati aziendali o di cessazione dei lavori. I nuovi importi saranno applicati a condizione che l'illecito sia stato commesso nel 2007. La data di consumazione dell'illecito amministrativo coincide con la cessazione del comportamento lesivo ( data di presentazione della denuncia tardiva) ovvero con la data del verbale ispettivo che accerta l'omissione dell'adempimento previsto dalla legge.