L'INAIL, con la circolare 12/04/2006, n. 22, ha fornito alcune precisazioni in merito alla determinazione del premio assicurativo dovuto dai lavoratori a chiamata o intermittenti.
Più precisamente spiega l'istituto assicurativo il premio deve essere calcolato tenendo conto sia della retribuzione erogata per le ore di lavoro prestate, sia di quanto corrisposto a titolo di indennità di disponibilità tra una chiamata e l'altra (nei periodi di non lavoro).
Invece ai fini della determinazione della base di calcolo da prendere in considerazione per l'erogazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta è necessario coordinare l'art. 29 del T.U. sugli infortuni sul lavoro con gli artt. 116 e 117., in quanto non è sufficiente far riferimento alla sola retribuzione percepita dal lavoratore per l'opera effettivamente prestata. Infatti se così fosse la misura dell'indennità sarebbe esigua. Più precisamente nel lavoro intermittente i periodi di prestazione d'opera si alternano a periodi di non lavoro. Ne consegue che il meccanismo di calcolo per la base imponibile è quello individuato dagli artt. 116 e 117 del T.U. che fanno riferimento alle situazioni in cui il lavoratore non presta la sua opera in modo continuativo. Ossia la situazione propria del contratto intermittente.
Pertanto la base di calcolo è data dalla retribuzione media giornaliera percepita nei periodi di effettiva prestazione lavorativa applicata anche ai periodi di non lavoro.
L'art.116 fa infatti riferimento ai casi in cui la generalità dei lavoratori nei 15 giorni precedenti l'infortunio non presta attività lavorativa in modo continuativo per malattia, cassa integrazione, ecc.
Infine si ricorda che il datore di lavoro deve comunicare all'Inail il codice fiscale del lavoratore intermittente solo al momento della costituzione del rapporto e alla sua cessazione mediante apposita denuncia istantanea.