L'INAIL con la circolare 26/06/2006, n. 32, in merito alla nuova disciplina del contratto di inserimento ha fornito alcuni chiarimenti relativamente alle aziende obbligate al pagamento dei premi e agli assicurati destinatari delle prestazioni. Più precisamente in sede di auto-liquidazione del premio i datori di lavoro, nel presentare la dichiarazione delle retribuzioni (Mod. 1031), sono tenuti ad indicare le retribuzioni riferite ai soggetti assunti con contratto di inserimento nei campi relativi ai contratti di formazione e lavoro, utilizzando l'apposito codice. Inoltre in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale contratta dal lavoratore assunto con contratto di inserimento le prestazioni dovranno essere liquidate dall'Inail calcolandole sulle prestazioni effettivamente percepite. I datori di lavoro sono esentati dall'obbligo di attestare, anche mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti di legge per ususfruire degli incentivi economici connessi con il contratto di inserimento, ferma restando la facoltà dell'INAIL di effettuare le opportune verifiche.