INAIL: prescrizione e liquidazione della rendita da capitale
A cura della redazione
Secondo l'INAIL (nota 24/01/2006) alla possibilità di chiudere le rendite corrisposte per inabilità inferiori al 16% non si applicano i termini prescrizionali.
Più precisamente l'art. 75 del T.U. INAIL stabilisce che quando dopo la scadenza del decennio dalla costituzione della rendita, il grado di inabilità permanente residuato al lavoratore infortunato risulti determinato definitivamente nella misura superiore al 10% e inferiore al 16%, a estinzione del diritto deve essere corrisposta una somma pari al valore capitale dell'ulteriore rendita spettante, con trasformazione quindi dell'indennità da rendita a capitale.
Secondo l'INAIL l'assenza di ogni discrezionalità da parte dell'Istituto assicuratore e del lavoratore titolare della rendita, nonchè il fatto che la liquidazione in capitale rappresenta un obbligo direttamente derivante dal dettato normativo, inducono a ritenere non applicabile l'istituto della prescrizione.
Ne consegue che nel caso in cui le sedi INAIL non abbiano ancora provveduto a dare attuazione alla liquidazione in capitale alle scadenze previste possono procedere in qualunque momento poichè la prescrizione in questo caso non trova attuazione.