L'Azienda che intende fruire della riduzione del tasso di premio per prevenzione deve presentare o spedire all'INAIL, entro il 31 gennaio 2006 una domanda su apposito modello predisposto dall'INAIL. Come si ricorderà a decorrere dal 2000 l'INAIL premia con un nuovo sconto (denominato oscillazione per prevenzione), le aziende che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (626/94). In particolare il beneficio consiste nella riduzione del tasso di premio applicabile all'azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all'INAIL. La riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa pari al: - 5% per le aziende di rilevanti dimensioni; - 10 % per le altre aziende. Possono fruire del beneficio tutte le Aziende in regola con gli obblighi contributivi ed assicurativi e con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. In aggiunta, è necessario che l'azienda abbia effettuato, nell'anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, precisamente, un intervento di particolare rilevanza tra quelli indicati nella Sez. A del modello di domanda o, in alternativa, almeno tre interventi tra quelli indicati nelle restanti Sezioni del modello di domanda, di cui almeno uno nel settore della formazione e della informazione dei lavoratori. La riduzione riconosciuta dall'INAIL opera solo per l'anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall'azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno (autoliquidazione 2006).