L'INAIL rende noto che le casalinghe che avendone i requisiti non effettuano l'assicurazione presso l'Istituto asicurativo e non versano il premio di euro 12,91 entro il 31 gennaio 2005 incorreranno nella sanzione prevista dall'art. 8, c.3, L. 493/99. Detta legge ha infatti previsto che il mancato pagamento del premio alal scadenza fissata dall'INAIL è sanzionato con una somma aggiuntiva di importo comunque non superiore al premio stesso. La sanzione è graduata in base al ritardo rispetto alla regolarizzaizone della posizione.