L'art. 12 del T.U. dell'INAIL stabilisce che i datori di lavoro devono comunicare all'istituto assicurativo il codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio contestualmente all'instaurazione o cessazione del rapporto di lavoro. In caso di omessa o errata comunicazione del codice fiscale entro lo stesso giorno dell'assunzione o cessazione è applicata la sanzione amministrativa di lire 100.000. L'INAIL, con la nota del 1° giugno 2001, precisa la suddetta fattispecie deve intendersi come violazione formale a cui si applica la riduzione prevista dall'art. 16 della legge 689/81, ossia deve essere versata una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo. Pertanto il datore di lavoro è ammesso ad effettuare il pagamento della sanzione nella misura ridotta di L. 33.333 (1/3 del massimo) entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Infine ricorda l'INAIL il pagamento deve avvenire utilizzando il mod. F23 precompilato con l'indicazione del codice tributo 907T da allegare al processo verbale di accertamento.