Incentivi all'esodo uguale per uomini e donne
A cura della redazione

L'Agenzia delle entrate, con la circolare 29/12/2008 n.62E, ha precisato che la parità di trattamento fiscale sugli incentivi all'esodo tra lavoratrici e lavoratori trova applicazione dal 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del DL 223/2006 (convertito nella L. 248/2008).
Come si ricorderà prima della soppressione dell'art.19, c.4bis del TUIR il legislatore aveva previsto l'applicazione di un'aliquota agevolata sulle somme percepite come incentivo all'esodo volontario pari alla metà di quella ordinariamente applicabile per le indennità di TFR o altre indennità equipollenti ai lavoratori uomini che al momento dell'esodo avessero compiuto 55 anni e alle lavoratrici donne con 50 anni di età.
La Corte di Giustizia UE ha ritenuto con la sentenza 21 luglio 2005 n. C-207/2004 che il differente requisito anagrafico previsto dalla norma contrasti con la Direttiva 76/207/CEE, obbligando il legislatore italiano a porvi rimedio.
L'intervento è avvenuto con il DL 223/2006 in vigore dal 4 luglio 2006 che ha soppresso la disposizione contenuta nel TUIR.
La Corte di giustizia con ordinanza del 16 gennaio 2008, ha inoltre deciso che qualora sia stata accertata una discriminazione incompatibile con il diritto comunitario, finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione discriminatoria, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione da parte del legislatore, e deve applicare ai componenti della categoria sfavorita lo stesso regime che viene riservato alle persone dell'altra categoria.
L'Agenzia delle entrate ha pertanto invitato gli uffici territoriali a riesaminare le pratiche pendenti presentate dai lavoratori che chiedevano di poter fruire dell'incentivo con la stessa età anagrafica prevista per le donne, dato che alla data dell'esodo avevano 50 anni di età.
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