Incentivi all'occupazione in via sperimentale per il 2010: istruzioni operative
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio n. 8505 dell’11 aprile 2011, ha fornito le istruzioni operative in materia di incentivi, concessi in via sperimentale per il 2010, connessi all’assunzione di lavoratori disoccupati.
In particolare, si fa riferimento a:
- articolo 2, primo periodo, del comma 134 della legge n. 191/2009, che riconosce la riduzione contributiva di cui all'art. 8, comma 2 e all'art. 25, comma 9 della legge n. 223/1991 ai datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno cinquanta anni di età.
- articolo 2, secondo periodo, del comma 134 della legge n. 191/2009 che riconosce il prolungamento della durata della riduzione contributiva, prevista dall'art. 8, comma 2 e dall'art. 25, comma 9 della legge n. 223/1991, per i datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.
Si rileva che, per le assunzioni effettuate nel corso del 2010, i datori di lavoro, ammessi a fruire dei benefici, possono recuperare la contribuzione versata in eccesso, utilizzando le nuove causali "L411" e "L412", entro tre mesi dalla pubblicazione della graduatoria, sulle somme dovute per i contributi previdenziali ed assistenziali.
Infine, si ricorda che l'art. 2, comma 151 della suddetta legge prevede un contributo mensile a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola, con requisiti normali ovvero del trattamento speciale di disoccupazione edile. L'incentivo, pari all'indennità spettante al lavoratore nel limite di spesa del trattamento, con esclusione della contribuzione figurativa, per un numero di mensilità di trattamento a sostegno del reddito non erogato, è riconosciuto per le assunzioni avvenute nel 2010, nel limite delle risorse stanziate dallo Stato nella misura di 12 milioni di euro.
Il contributo spettante ai datori di lavoro, in base dell'apposita graduatoria, è conguagliabile con le somme dovute per contributi previdenziali e assistenziali attraverso la valorizzazione del codice "L414" del modello UniEmens.
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