L’ANPAL ha pubblicato, nella sezione "Dati e Pubblicazioni" del sito, due note di aggiornamento al 31 dicembre 2017 relative a Incentivo Occupazione Giovani e Incentivo Occupazione SUD. All’uopo, si ricorda che l’Incentivo Occupazione Giovani ha il fine di favorire le assunzioni dei giovani 16-29enni non occupati e non impegnati in percorsi di istruzione o formazione (NEET), che hanno aderito al programma Garanzia Giovani. L’incentivo si sostanzia in uno sgravio contributivo di cui possono usufruire i datori di lavoro per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, apprendistato professionalizzante o contratto a tempo determinato di almeno 6 mesi. L’importo massimo relativo ai contratti a tempo indeterminato è di 8.060 euro per assunto (in caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto). Per il contratto a tempo determinato lo sgravio è pari al 50% e può essere al massimo di 4.030 euro annui. L’Incentivo Occupazione SUD è, invece, una misura istituita nel novembre 2016 al fine di favorire l’occupazione in alcuni territori italiani tradizionalmente caratterizzati da elevati tassi di disoccupazione: le Regioni in transizione, vale a dire Abruzzo, Molise e Sardegna; le Regioni meno sviluppate corrispondenti a Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Alle risorse stanziate allo scopo, accedono i datori di lavoro privati le cui imprese siano ubicate nelle regioni citate e che assumano: • giovani disoccupati di età compresa tra i 16 e i 24 anni compiuti al momento dell’assunzione, • persone con almeno 25 anni di età che, al momento dell’assunzione agevolata, risultano disoccupate da almeno sei mesi. L’incentivo è erogato a prescindere dalla regione di residenza del lavoratore. Lo stato di disoccupazione rappresenta l’unico requisito soggettivo richiesto per accedere alla misura. La misura consiste in uno sgravio contributivo, di cui possono usufruire i datori di lavoro, per un ammontare massimo di 8.060 euro annui per ciascun lavoratore assunto, che si riduce proporzionalmente per i contratti a tempo parziale. Beneficiano dell’incentivo le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017 anche in caso di attivazione di rapporti a tempo parziale e che ricadono nelle seguenti tipologie: • assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione ed anche ai soci di cooperativa se assunti con contratto subordinato; • trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a tempo determinato; • assunzioni con contratto di Apprendistato professionalizzante o di mestiere.