Incidente ferroviario di Viareggio, sospensione dei versamenti
A cura della redazione

L'Inail, con nota n. 1791 del 24 febbraio 2010, ha reso noto che in relazione all'incidente accaduto il 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio, è stata emanata l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3834 del 22 dicembre 2009 che ha disposto la sospensione del versamento dei premi assicurativi dal 29 giugno 2009 al 1° luglio 2010.
La sospensione si applica ai datori di lavoro privati e ai lavoratori autonomi, compresi gli artigiani, che alla data dell'evento esercitavano attività di impresa o professionale in immobili dichiarati inagibili o comunque interdetti all'uso con ordinanza del Sindaco della città di Viareggio del 3 luglio 2009, come individuati dal comune di Viareggio. la riscossione dei premi non versati per effetto della sospensione avviene, senza applicazione di "oneri accessori" mediante quarantotto rate mensili a decorrere dal mese di agosto 2010. Nei confronti degli stessi soggetti aventi diritto alla sospensione dei versamenti sono sospesi anche i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché i termini relativi ai procedimenti di riscossione coattiva.
Per usufruire della sospensione, i soggetti interessati, che alla data del 29 giugno 2009 operavano negli immobili dichiarati inagibili o interdetti all'uso, devono presentare apposita domanda alla Sede di Viareggio, come da modello allegato alla presente.
Per quanto riguarda la riscossione dei premi sospesi, i pagamenti devono essere effettuati dal 16 agosto 2010 in 48 rate mensili di pari importo e senza interessi, da versare entro il giorno 16 di ogni mese, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di versamenti unificati.
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