Con la pronuncia n. 17754 del 21 novembre 2003 la Corte di Cassazione precisa che non opera la c.d. preclusione da giudicato in occasione di nuovi giudizi promossi dal lavoratore al fine di ottenere l'inclusione nel Tfr di alcune voci retributive.
In particolare la Corte ha osservato come il datore di lavoro, nel primo giudizio del caso di specie, non ha chiesto al giudice la giusta quantificazione del Tfr ma si è limitato ad opporsi alla richiesta del lavoratore; successivamente il lavoratore ha richiesto l'inclusione di ulteriori somme o indennità ed è risultato suo diritto l'ottenimento della sentenza del giudice in quanto su quelle specifiche somme non era stata emessa una precedente pronuncia e il calcolo del Tfr non era stato accertato nemmeno su richiesta del datore di lavoro che poteva ben contestarne la necessità nel corso del primo giudizio.
Inoltre la Suprema Corte ha ritenuto valide le sopra esposte considerazioni anche in merito all'obiezione che prevedeva una moltiplicazione delle controversie e un aggravio di spese e di attività giudiziaria per il datore di lavoro, in quanto sono sempre valide le norme sulla buona fede del lavoratore e il datore di lavoro ha facoltà di chiedere al giudice l'esatta quantificazione del tfr spettante senza limitarsi ad una semplice opposizione alla richiesta del lavoratore.