La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6453 del 17 marzo 2010, ha stabilito che, in caso di incorporazione di una società, si deve applicare, se esiste, il contratto collettivo dell’azienda acquirente.
L’incorporazione di una società in un’altra è fattispecie assimilabile ad un trasferimento di azienda; pertanto si applica il principio di cui al comma 3 dell’art. 2112 c.c., secondo il quale solo nel caso in cui l’azienda acquirente non applichi alcun contratto collettivo, ai lavoratori ceduti si applica il contratto collettivo che regolava il rapporto con la precedente azienda. Viceversa, nel caso in cui l’impresa acquirente applichi un contratto collettivo, questo sostituisce immediatamente e totalmente la disciplina collettiva vigente presso l’alienante, anche se più sfavorevole.