Indennità di accompagnamento anche con capacità motoria
A cura della redazione
La Corte di cassazione con l’ordinanza del 23 ottobre 2025 n. 28212 ha esteso il diritto dell'indennità di accompagnamento agli invalidi con capacità motoria ma non in grado di farlo in autonomia. Ha perciò rinviato la decisione ad altra corte di merito per la sentenza specifica sulla base del principio di diritto.Le leggi 18/1980 e l'art. 1 della legge n.508/1988 stabiliscono la regola secondo cui l’indennità di accompagnamento spetta in caso di impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.L’altro requisito richiesto consiste nella impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un'assistenza continua.Rispetto alla prima condizione la recente sentenza mette che deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, anche se con cautela, non esclude la necessità di una supervisione da parte di un accompagnatore permanente, perché ciò implica necessariamente che l'attività di deambulazione non poteva essere compiuta in autonomia e non in modo episodico, ma continuo.Sono infine esclusi dal diritto all'indennità di accompagnamento gli invalidi che sono ricoverati gratuitamente in istituto di degenza, o per fini riabilitativi e percepiscono un'analoga indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o diservizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.Attualmente l’indennità è pari:542,02 euro mensili per gli invalidi civili;1.022,44 euro per mensili se ciechi civili totali.In tutti i casi la prestazione spetta a prescindere dal livello di reddito.
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