L'INPS, con la circolare n. 82 del 16 giugno 2009, ha fornito un riassunto dei criteri che regolano il concorso tra l'indennità di malattia e le integrazioni salariali.
In particolare, se durante la sospensione dal lavoro (CIGS o CIGO a 0 ore), insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali: l'attività lavorativa è, infatti, totalmente sospesa e non vi è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà, quindi, nemmeno comunicare lo stato di malattia.
Qualora lo stato di malattia sia antecedente all'inizio della sospensione dall'attività lavorativa per CIGS o CIGO si avranno due casi:
- se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIGS o CIGO dalla data di inizio della stessa;
- qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.
Si ricorda, infine, che gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali danno diritto alle relative indennità a carico dei relativi enti assicuratori ed esulano, pertanto, dal concetto di malattia di cui alla circolare n. 82.