L'INPS, con il messaggio 08/07/2009 n.15680, facendo seguito alla decisione assunta dalla Conferenza dei Servizi del 27/05/2009, ha precisato che a decorrere dal mese di gennaio 2009 i contributi a carico azienda per finanziare le indennità di malattia sono uniformati per tutti i fondi pensionistici.
La precisazione risolve così un problema sorto nel 1996 quando per effetto dell'armonizzazione delle aliquote contributive disposta dalla legge 335/95 l'aliquota contributiva destinata all'indennità economica di maternità è stata ridotta dello 0,57%.
A questo punto alcuni fondi pensionistici si sono attivati per adeguare le aliquote contributive a quelle fissate dal legislatore, altri invece non hanno mai provveduto a regolarizzare la situazione così che le aziende che occupavano lavoratori iscritti a questi ultimi hanno dovuto sostenere un costo del lavoro maggiore.
Dato che la vigente normativa prevede aliquote di finanziamento della maternità che tengono conto delle riduzioni contributive riconosciute alla generalità dei datori di lavoro e considerato che il DL 112/2008 (in L. 133/2008) ha previsto che dal 1° gennaio 2009 le aliquote per l'indennità di maternità, a seguito dell'armonizzazione, non possono non trovare applicazione nei confronti di tutti i datori di lavoro, la Conferenza dei Servizi ha deciso che la riduzione contributiva per la maternità debba essere riconosciuta anche nei confronti delle aziende i cui dipendenti sono iscritti a gestioni pensionistiche che non hanno mai provveduto all'armonizzazione.
Pertanto le aziende che nei mesi da gennaio ad aprile 2009 hanno utilizzato un'aliquota di maternità in misura superiore a quella armonizzata potranno recuperare la differenza con il mod. DM 10 entro il 16 ottobre p.v. riportando nel quadro D il codice di nuova istituzione L921.