Indennità di navigazione e di comando soggette al medesimo regime fiscale e contributivo
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 45 dell’11 novembre 2011, ha precisato che sia l’indennità di navigazione che quella di comando sono soggette ad imponibile contributivo e fiscale nella misura del 50% del loro ammontare, a prescindere dalla circostanza che siano contemplate dalla contrattazione collettiva di primo livello ovvero in sede di contratti integrativi aziendali.
Secondo quanto disposto dall’art. 51, comma 6, D.Lgs. n. 314/1997 (TUIR), infatti, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare.
In forza del principio di armonizzazione e razionalizzazione delle disposizioni fiscali e previdenziali, inoltre, è disposto l’assoggettamento a prelievo contributivo sulla medesima base imponibile individuata ai fini fiscali, fatte salve alcune eccezioni.
Conseguentemente, l’indennità di navigazione contemplata dalla legge o da clausole del contratto collettivo è soggetta all’imposizione al 50%, sia con riguardo al profilo contributivo che con riferimento al prelievo fiscale.
Analoga finalità dell’indennità di navigazione e, quindi, sottoposta allo stesso trattamento, ha l’indennità di comando, non espressamente menzionata dalla disposizione normativa in esame ma prevista dalla contrattazione collettiva di secondo livello per i comandanti e i direttori di macchina impiegati nei servizi di auto-traghettamento, quale componente integrativa, appunto, dell’indennità di navigazione.
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