Il Ministero del lavoro, con nota 21 aprile 2010, in materia di imposizione fiscale e contributiva dei compensi per trasferta erogati in misura superiore a quelli stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello, rettifica quanto precisato nella risposta a interpello 2 aprile 2010, n. 14, sostenendo che tali importi non debbano essere assoggettati ad imposizione fino a un massimo di euro 46,48 al giorno per trasferte in Italia e di euro 77,47 per l'estero così come previsto dall'art. 51 del Tuir.

Pertanto, qualora vengano concordati o comunque erogati a titolo di trasferta importi superiodi rispetto a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, gli stessi non devono essere assoggettati ad imposizioni, entro i limiti fissati dal citato art. 51 del TUIR.