Indennità di trasferta superiore a quella contrattuale: confermata la linea ministeriale
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio 28/07/2010, n. 19685, conferma la risposta che il Ministero del lavoro aveva dato nell’interpello 14/2010 con il quale veniva chiesto se fosse possibile applicare l’esenzione fiscale prevista dall’art. 51, c.5 del TUIR all’indennità di trasferta stabilita dal contratto aziendale o individuale in misura superiore all’importo previsto dal CCNL applicato dall’azienda.
Sul punto il Ministero del lavoro aveva risposto affermativamente al quesito esponendosi anche per la parte di competenza dell’INPS, ossia affermando che l’esenzione trova applicazione anche ai fini contributivi.
Adesso l’Istituto previdenziale ribadisce il beneficio contributivo, ricordando che l'importo dell'indennità di trasferta stabilito dal contratto aziendale o da quello individuale in misura superiore a quella del contratto collettivo, non deve comunque superare i limiti di esenzione previsti dal TUIR pari a 46,48 euro per le trasferte in Italia e 77,47 euro per quelle all'estero (diversamente la quota eccedente deve essere assoggettata a fisco e contributi) e l'accordo deve essere stato regolarmente depositato presso gli Enti previdenziali.
In sostanza l’INPS condivide la posizione ministeriale secondo cui la previsione, in sede di contrattazione aziendale o individuale, di una indennità di trasferta in misura superiore a quella stabilita dalla contrattazione collettiva si configura come una deroga in melius e pertanto deve ritenersi ammissibile l’esenzione.
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