Indennità per i lavoratori talassemici erogata dall'INPS
A cura della redazione
L'art. 39 della legge 448/2001 (Legge Finanziaria 2002) ha stabilito la corresponsione di un'indennità annuale di pari importo a quello del trattamento minimo di pensione, a favore dei lavoratori colpiti da talassemia major o morbo di cooley (consistente in una malattia ereditaria del sangue, caratterizzata da un'alterazione dei globuli rossi; anemia mediterranea) o da drepanocitosi (consistente in un'anemia emolitica cronica ereditaria, caratterizzata dalla presenza, nel sangue, di globuli rossi a forma di falce - drepanos che in greco significa falce), accertata dal medico competente delle ASL, che hanno raggiunto un'anzianità contributiva pari o superiore a 10 anni e con almeno 35 anni di età.
L'INPS con la circolare 1/10/2002 n.54, ha reso note le istruzioni operative.
In particolare l'indennità è fissata in ? 392,69 ed è esente da Irpef ed è cumulabile con la retribuzione del lavoratore dipendente, con il reddito derivante da lavoro autonomo e con qualsiasi altra prestazione pensionistica.
Si ricorda che spetta sempre all'INPS erogare l'indennità anche se i contributi sono stati versati presso gli altri enti previdenziali, comprese le casse dei liberi professionisti.
Al fine di ottenere l'indennità i soggetti interessati devono inoltrare apposita domanda agli uffici dell'INPS territorialmente competenti allegando la documentazione rilasciata dalle ASL che attesta la sussistenza della malattia e i documenti che certificano la'nzianità contributiva posseduta e versata.