Il Ministero del lavoro, con la circolare 52/2002, ha fornito precisazioni in merito alla regolarizzazione dei lavoratori stranieri occupati presso le imprese agricole e relativamente sulla categoria degli infermieri professionali extracomunitari. In particolare: Settore agricolo - le imprese agricole possono stipulare un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata di un anno (10 settembre 2002 - 10 settembre 2003) con la garanzia di un numero minimo di giornate annue pari a 160, rispetto alle 312 lavorabili in un anno, e con la garanzia di occupazione mensile minima di almeno 10 giornate. Infermieri professionali - i lavoratori stranieri che svolgono la professione di infermiere possono entrare in Italia al di fuori dei flussi di ingresso, con la semplice autorizzazione rilasciata dalle Direzioni Provinciali del lavoro. Gli unici soggetti legittimati ad assumere gli infermieri extracomunitari sono soltanto le strutture sanitarie pubbliche e private e le società di lavoro interinale, previa acquisizione della copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria pubblica e privata. Rimangono escluse le cooperative sociali, salvo che la stessa cooperativa non gestisca direttamente la struttura sanitaria. Infine viene precisato che il rilascio delle autorizzazioni al lavoro per gli infermieri professionali dotati di specifico riconoscimento del titolo conseguito all'estero, può avvenire a prescindere dalla acquisizione da parte della Direzione provinciale del lavoro della copia conforme al decreto del Ministero della salute, dato che è sufficiente la copia conforme del decreto allegata alla richiesta nominativa della struttura sanitaria.