Infortunio del lavoratore autonomo: se il committente fornisce l’attrezzatura, diventa garante
A cura della redazione
Con la sentenza n. 16549 dell’8 maggio 2026, la Cassazione penale ha confermato la responsabilità del titolare dell’impresa affidataria per l’infortunio occorso a un lavoratore autonomo caduto da una scala a libretto non idonea. Per la Corte, la messa a disposizione dell’attrezzatura integra un’ingerenza nell’esecuzione dei lavori e l’eventuale imprudenza del lavoratore non esclude la responsabilità quando l’evento rientra nel rischio che doveva essere prevenuto.
Il fatto:
La vicenda riguarda un infortunio avvenuto durante lavori di ristrutturazione in un appartamento. Il titolare della ditta affidataria era stato condannato per lesioni colpose aggravate dalla violazione della normativa prevenzionistica, a seguito della caduta di un lavoratore autonomo incaricato del rifacimento dell’intonaco in un locale bagno.
Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, il lavoratore stava operando su una scala a libretto alta circa due metri, fornita dal soggetto che aveva affidato i lavori. Durante l’attività era caduto dalla sommità della scala, riportando lesioni giudicate guaribili in oltre quaranta giorni. La scala era stata ritenuta non idonea rispetto al tipo di lavorazione da svolgere in altezza, anche considerando le condizioni del pavimento, descritto come sconnesso.
L’addebito mosso all’imputato riguardava, in particolare, l’aver messo a disposizione un’attrezzatura non adeguata all’esecuzione dell’attività. Dagli accertamenti era emerso che la lavorazione avrebbe richiesto l’utilizzo di un’attrezzatura diversa e più stabile, come un trabattello, anziché una scala a libretto.
Il ricorso:
L’imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte d’Appello, articolando tre principali profili difensivi.
- Il primo motivo riguardava l’assenza di una posizione di garanzia. Secondo la difesa, il soggetto infortunato era un lavoratore autonomo e l’imputato non poteva essere qualificato come datore di lavoro. Inoltre, veniva contestato il richiamo all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, sostenendo che la vicenda dovesse essere valutata nell’ambito della disciplina dei cantieri temporanei o mobili e non come appalto interno all’azienda.
- Il secondo motivo riguardava il comportamento del lavoratore. La difesa sosteneva che l’infortunato avesse utilizzato la scala in modo scorretto, ponendosi “a cavalcioni” sulla stessa, in violazione dell’obbligo di usare correttamente le attrezzature di lavoro. Tale condotta, secondo il ricorrente, avrebbe determinato un rischio eccentrico, idoneo a interrompere il nesso causale tra la condotta dell’imputato e l’evento lesivo.
- Con il terzo motivo, infine, veniva contestata la causalità della colpa. La difesa sosteneva che l’evento si fosse verificato non per l’inidoneità dell’attrezzatura fornita, ma per una scelta autonoma e imprudente del lavoratore, che avrebbe usato la scala in modo anomalo pur essendo consapevole della pericolosità della manovra.
Il giudizio della Cassazione:
La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la responsabilità dell’imputato.
La Corte ha anzitutto evidenziato che la dinamica dell’infortunio non era stata realmente contestata: il lavoratore era caduto mentre, su incarico dell’imputato, stava eseguendo lavori di rimozione dell’intonaco in un locale con pavimento sconnesso, utilizzando una scala a libretto fornita dallo stesso soggetto che aveva affidato l’attività. Non era stata contestata neppure l’inidoneità della scala rispetto al lavoro da eseguire, che avrebbe richiesto l’impiego di un trabattello.
Quanto alla posizione di garanzia, la Corte ha richiamato la nozione ampia di lavoratore prevista dal D.Lgs. 81/2008 e il principio dell’esercizio di fatto dei poteri direttivi. Anche a prescindere dalla natura formale del rapporto, il debito di sicurezza è stato ricondotto all’affidamento dei lavori e, soprattutto, alla messa a disposizione di un’attrezzatura inidonea. Tale condotta è stata considerata elemento sintomatico di ingerenza nell’esecuzione dei lavori e, quindi, idonea a fondare la responsabilità del committente o dell’affidatario.
La Cassazione ha poi escluso che il comportamento del lavoratore potesse essere qualificato come abnorme. La caduta da una scala utilizzata per una lavorazione in quota rappresenta proprio la concretizzazione del rischio che la regola cautelare violata mirava a prevenire: mettere a disposizione un’attrezzatura adeguata rispetto al lavoro da svolgere.
Secondo la Corte, la condotta imprudente del lavoratore può interrompere il nesso causale solo quando attiva un rischio nuovo, eccentrico o esorbitante rispetto all’area di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia. Nel caso esaminato, invece, l’eventuale uso scorretto della scala non era estraneo al rischio generato dalla scelta di fornire un’attrezzatura non idonea. Proprio per questo l’imprudenza del lavoratore non ha escluso la responsabilità dell’imputato.
Implicazioni operative:
La sentenza conferma che, nei lavori affidati a soggetti esterni o a lavoratori autonomi, la qualificazione formale del rapporto non basta a escludere responsabilità prevenzionistiche. Il rischio può tornare nella sfera del committente o dell’impresa affidataria quando questi intervengono concretamente nell’organizzazione dell’attività, forniscono attrezzature, impartiscono indicazioni operative o tollerano situazioni di pericolo immediatamente percepibili.
Sul piano operativo, prima di affidare lavori in quota o attività esecutive a soggetti autonomi, occorre verificare non solo l’idoneità tecnico-professionale del soggetto incaricato, ma anche la coerenza tra attività da svolgere, luogo di lavoro e mezzi effettivamente utilizzati. La scala portatile non può essere considerata una soluzione automaticamente idonea per ogni lavorazione in altezza: deve essere valutata in relazione alla durata dell’intervento, alla stabilità del piano di appoggio, alla necessità di operare con entrambe le mani, alla postura richiesta e alla possibilità di mantenere condizioni di equilibrio.
Riproduzione riservata ©