La Cassazione, con la sentenza n. 36612 dell’11 ottobre 2011, ha stabilito che, nell’ipotesi di infortunio di un lavoratore, anche mortale, il committente non sia tenuto a predisporre alcuna cautela antinfortunistica o a verificare il rispetto della normativa per la prevenzione infortuni da parte della ditta incaricata dei lavori. Per essere esente da responsabilità, è sufficiente che lo stesso verifichi l’idoneità tecnico professionale della ditta stessa, anche attraverso l’iscrizione della medesima alla CCIAA.

La Suprema Corte ha condiviso quanto affermato dalla Corte d’Appello, ritenendo che la responsabilità del committente si deve ferme all’onere, imposto per legge, di verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa incaricata dei lavori e di chiedere alla stessa le dichiarazioni relative al numero dei dipendenti, alla regolarità contributiva ed al contratto collettivo di lavoro applicato.