La Corte di Cassazione , con la sentenza 26/03/2010 n.7373, ha deciso che non è infortunio in itinere quello occorso al lavoratore che durante l’uscita dal posto di lavoro, ha scelto di percorrere non la normale strada per raggiungere l’automobile, ma un’alternativa anomala più comoda.
Secondo i giudici di legittimità infatti il datore di lavoro non può ritenersi responsabile dell’infortunio subito dal dipendente che di sua iniziativa ha voluto tenere un comportamento difforme da quello ordinario.
In questo caso per ottenere il risarcimento del danno il lavoratore deve provare che la via usuale era inagibile.