In caso di infortunio in itinere, la relativa indennità viene riconosciuta al lavoratore infortunatosi nel tragitto casa lavoro (o viceversa) utilizzando un mezzo proprio o perché il ricorso ai mezzi di trasporto pubblico rende più difficoltoso il raggiungimento del posto di lavoro oppure per esigenze di tutela della vita familiare (Cass. 07/03/2008 n.6211).