Infortunio mortale sul lavoro: la posizione di garanzia del datore di lavoro secondo la Cassazione
A cura della redazione
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per omicidio colposo dell’amministratrice dell’impresa appaltatrice principale in relazione a un infortunio mortale avvenuto durante lavori in quota su un capannone industriale. La sentenza ribadisce che la titolarità anche solo formale della qualifica di datore di lavoro comporta una piena posizione di garanzia e che la presenza di più soggetti coinvolti (committente, subappaltatori, datore di lavoro di fatto) non esclude la responsabilità del datore di lavoro formale in assenza di una valida delega di funzioni.
Il fatto:
L’infortunio si è verificato durante lavori di rimozione di una copertura in cemento-amianto e successiva posa di una nuova copertura su un capannone industriale. Un lavoratore è precipitato nel vuoto da un’altezza di circa dodici metri a seguito del cedimento di un lucernario in plexiglas, perdendo la vita.
Il committente aveva affidato l’intervento a un’impresa in qualità di appaltatrice principale, la quale rivestiva anche il ruolo di datore di lavoro del lavoratore deceduto. L’impresa affidataria aveva poi affidato specifiche lavorazioni a imprese subappaltatrici, cui erano demandate attività specialistiche (rimozione dell’amianto e posa della nuova copertura).
Secondo il Piano di Sicurezza e Coordinamento e i verbali di coordinamento:
- l’appaltatrice principale era responsabile dell’allestimento del cantiere e delle opere provvisionali, comprese andatoie, passerelle e misure di protezione contro la caduta dall’alto;
- le imprese subappaltatrici operavano in autonomia organizzativa per le lavorazioni loro affidate.
Al momento dell’evento, tuttavia, non risultavano predisposte adeguate protezioni collettive (sottoponti, reti o sistemi equivalenti) né dispositivi di protezione individuale anticaduta. La gestione operativa del cantiere era di fatto curata da un soggetto diverso dall’amministratrice dell’impresa appaltatrice principale, presente sul luogo dell’infortunio.
Il ricorso:
L’amministratrice dell’impresa appaltatrice principale ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo, in sintesi, che:
- la sua responsabilità non poteva essere affermata in quanto titolare solo formale della carica di datore di lavoro;
- il lavoratore aveva posto in essere una condotta abnorme e imprevedibile, tale da interrompere il nesso causale;
- le misure di sicurezza relative ai lavori in quota erano di competenza delle imprese subappaltatrici, dotate di propri piani operativi di sicurezza;
- il cantiere non sarebbe stato operativo il giorno dell’infortunio;
- la responsabilità avrebbe dovuto essere imputata esclusivamente al datore di lavoro di fatto o ad altri soggetti coinvolti nell’organizzazione del cantiere.
Il giudizio della Cassazione:
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la condanna.
Secondo la Corte, la titolarità del rapporto di lavoro comporta l’assunzione di una posizione di garanzia in materia di sicurezza, indipendentemente dall’effettivo esercizio dei poteri gestionali. La previsione dell’art. 299 del D.Lgs. 81/2008, che estende gli obblighi prevenzionistici a chi esercita di fatto i poteri datoriali, non esclude la responsabilità del datore di lavoro formale, salvo che sia conferita una delega di funzioni valida e conforme alla legge.
Il rischio di caduta dall’alto è stato ritenuto rischio tipico e prevedibile delle lavorazioni in quota e non riconducibile a una condotta abnorme del lavoratore. La Corte ha chiarito che, in presenza di più imprese operanti nello stesso cantiere, la ripartizione contrattuale dei compiti non elimina l’obbligo del datore di lavoro di verificare la concreta adozione delle misure di prevenzione.
La coesistenza di più posizioni di garanzia comporta una responsabilità concorrente: ciascun garante è tenuto all’obbligo di impedire l’evento fino a quando permane il rapporto che fonda la posizione di garanzia.
Impatti e indicazioni operative:
Dalla sentenza emergono indicazioni operative rilevanti per la gestione dei cantieri e degli appalti:
- la qualifica di datore di lavoro o amministratore comporta responsabilità penale anche se l’attività gestionale è svolta da altri soggetti;
- l’affidamento di lavorazioni a subappaltatori non esonera l’appaltatore principale dal controllo sull’effettiva presenza delle misure di sicurezza;
- nei lavori in quota, lucernari e coperture non portanti devono essere sempre considerati punti critici e protetti con misure collettive o sistemi equivalenti;
- la presenza di un datore di lavoro di fatto non elimina la responsabilità del datore di lavoro formale in assenza di delega di funzioni conforme all’art. 16 del D.Lgs. 81/2008;
- la gestione delle interferenze tra imprese deve tradursi in misure di sicurezza concretamente presenti in cantiere, non solo previste nei documenti;
- l’assenza di protezioni anticaduta costituisce un profilo di colpa grave difficilmente superabile in sede giudiziaria.
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