Nel caso in cui il lavoratore subisca un infortunio durante l'esercizio dell'attività, il datore di lavoro che intende escludere la sua responsabilità deve provare non solo di aver formato e informato il dipendente in merito ai sistemi di sicurezza e sul corretto utilizzo delle attrezzature, ma anche che l'evento si è verificato per abnormità, ossia a seguito della cattiva condotta del lavoratore oppure per caso fortuito (Cass. 02/07/2008 n.18107).
Se l'infortunio subito dipende dal malfunzionamento dello strumento utilizzato, il limite della responsabilità del datore di lavoro non è l'imprevedibilità, né l'osservanza delle norme di legge sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, ma il caso fortuito, a meno che il dipendente non fosse a conoscenza del difetto del macchinario.
Diversa la situazione nel caso in cui il malfunzionamento dipende da causa esterna al macchinario e al suo intrinseco funzionamento ed il lavoratore subisce un infortunio affrontando un rischio estraneo alle sue mansioni e indipendentemente dall'eventuale contributo causale. In questa ipotesi la responsabilità del datore di lavoro non può essere esclusa.
Infine precisa la Suprema Corte l'imprevedibilità del comportamento del lavoratore non è di per se sufficiente a integrare l'oggettiva abnormità dell'evento.