La Corte di Cassazione, con la sentenza 18 febbraio 2004 n. 3213, ha ribadito che il concorso di colpa del dipendente nella determinazione di un infortunio sul lavoro non vale a ridurre l'importo del risarcimento dovuto dall'azienda stessa. L'imprenditore è infatti esonerato solo nel caso in cui il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità e esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, ovvero dell'atipicità e dell'eccezionalità. Il datore di lavoro è infatti responsabile della tutela dell'integrità fisica del lavoratore, avendo il dovere di proteggere l'incolumità del dipendente nonostante la sua imprudenza o imperizia.