La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7596 del 30 marzo 2009, ha stabilito l'illegittimità del licenziamento comminato al dipendente che si rifiuti di rimettere la querela presentata nei confronti di terzi, ancorché questa si riferisca a vicende attinenti al rapporto di lavoro.
Il diritto soggettivo di rimuovere l'ostacolo all'esercizio dell'azione penale attraverso la querela è, infatti,  personalissimo onde non è configurabile alcun interesse giuridicamente protetto dell'imprenditore datore di lavoro ad interferire, per esigenze dell'impresa, nell'esercizio di quel diritto soggettivo di cui sia titolare il prestatore di lavoro nei confronti del terzo, presunto autore del reato.