Il Ministero del lavoro, con la circolare 08/10/2002 n.51, ha precisato che gli ingressi per svolgere in Italia lavoro autonomo rilasciati ai dirigenti o al personale altamente specializzato, ai lettori universitari, ai professori universitari e ai ricercatori ed infine ai traduttori ed interpreti (art. 27, c. 1, lettere a), b), c) e d) del D.Lgs. 286/1998) devono considerarsi al di fuori delle quote (flussi di ingresso) stabilite con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 3, co, 4 del T.U., in conformità di quanto sancito dall'art. 40, comma 17 del D.P.R. 394 del 31.8.1999. L'autorizzazione al lavoro autonomo in tali casi viene, pertanto, rilasciata dalle Direzioni Provinciali del Lavoro.