L'Inpgi, con circolare 16 gennaio 2009 n. 1, ha reso noti i minimali di retribuzione per l'anno in corso ed ha fornito altre indicazioni relative alla contribuzione 2009.
Con riferimento ai minimali retributivi, la suddetta circolare stabilisce che, a decorrere dal 1/1/2009, gli stessi risultano determinati in Euro 43,53 giornalieri, pari a Euro 1.131,78 mensili.
Con la circolare si segnala, inoltre, che relativamente all'anno 2009, la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l'aliquota aggiuntiva dell'1% (posta a carico del dipendete) è pari a Euro 39.854,00. Il predetto importo, rapportato a 12 mesi, è pari a Euro 3.320,00.
In merito alle sospensioni contributive concesse a seguito di calamità naturali, l'Inpgi fa sapere che i datori di lavoro che, nei periodi successivi al 1992, abbiano usufruito della sospensione dei versamenti contributivi, anche limitatamente alla sola quota a carico del dipendente, e che - alla luce dell'interpretazione autentica fornita dallo stesso Inpgi con circolare del 13/04/2007 - non rientrano più tra i soggetti destinatari della sospensione medesima, devono procedere al versamento della contribuzione dovuta, già oggetto di indebita sospensione, in un'unica soluzione.
Ancora, il suddetto Istituto conferma che può usufruire dei benefici contributivi di cui all'art. 8, comma 9, della legge n. 407/90 (assunzione lavoratori disoccupati/inoccupati), il datore di lavoro che assuma un giornalista il quale abbia presentato al centro per l'impiego la dichiarazione di disponibilità da almeno 24 mesi.