L’Inps, con il messaggio n. 1511 del 6 maggio 2026, fornisce disposizioni in materia di versamento al Fondo di Tesoreria e di destinazione del TFR per il 2026.

A seguito della proroga dei termini di versamento del TFR al Fondo Tesoreria introdotta con l’art. 16 del Decreto 1° maggio pubblicato in G.U. n. 99 del 30 aprile 2026, i versamenti dovuti per le competenze da gennaio a giugno 2026, se corrisposti entro il 16 luglio 2026, sono considerati tempestivi e quindi non soggetti a sanzioni civili, interessi e somme aggiuntive.

Il differimento dei termini è pensato a favore dei datori di lavoro che, per effetto della legge di Bilancio 2026, sono obbligati per la prima volta al versamento al Fondo di Tesoreria.  Si specifica che già con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2026, l’INPS aveva fornito le prime indicazioni di carattere amministrativo e operativo sulle modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria, nonché le istruzioni per la regolarizzazione dei periodi pregressi prevedendo il termine al 16 maggio 2026 senza applicazione di interessi o sanzioni.

Per l’assolvimento degli obblighi contributivi deve essere utilizzato il codice causale “CF05”, istituito con la citata circolare, all’interno dell’elemento TipoImpPregCMT di GestioneTFR/MeseTFR/MeseTesoreria/Contribuzione/ImportoPregresso del flusso Uniemens, avente il significato di “Versamento arretrati quote TFR legge 30 dicembre 2025, n. 199”.

 Si confermano le indicazioni e le istruzioni fornite con la circolare Inps n. 12/2026 per quanto non diversamente previsto.