L'INPS, con il messaggio 21/11/2005 n. 38213, ha fornito precisazioni in merito al caso di società che, prima dell'apertura della procedura concorsuale, affittano un ramo o l'intera azienda ad un'altra società successivamente dichiarata fallita. In particolare spiega l'istituto previdenziale al momento dell'apertura della procedura concorsuale i lavoratori passati alle dipendenze dell'affittuario retrocedono all'azienda cedente, a sua volta divenuta insolvente. L'Istituto precisa che, pur trattandosi di un unico rapporto di lavoro, il TFR dei dipendenti è ammesso nello stato passivo delle due procedure pro quota ed i lavoratori devono presentare due distinte domande per il recupero del TFR dall'azienda fallita e ceduta in affitto.