Inps, aggiornato l'indice di perequazione automatica da attribuire alle pensioni per l'anno 2011
A cura della redazione
L’Inps, con circolare n. 60 del 30 marzo 2011, in base alla variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, negli anni 2009 e 2010, a pari al 1,6% (dato fornito dall'ISTAT con nota del 17 gennaio2011), comunica l'aggiornamento dell'indice di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via definitiva, per l'anno 2011.
Tale valore rappresenta l’indice di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via definitiva, per l'anno 2011.
Sulla base del trattamento minimo di pensione per l’anno 2011, quale risulta con l’applicazione dell’aumento di perequazione del 1,6 per cento (euro 468,35 mensili), si è proceduto altresì alla rideterminazione del minimale retributivo per l’accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione, a norma dell’articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell’articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389. Resta comunque fermo che il trattamento minimo per l’anno 2011 viene erogato nella misura risultante sulla base del coefficiente di perequazione automatica del 1,4 per cento stabilita con decreto ministeriale 19 novembre 2010, salvo conguaglio in sede di perequazione per l‘anno 2012.
Sono stati rideterminati i limiti di reddito relativi all’anno 2011 ai fini della riduzione percentuale delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità a norma dell’articolo 1, commi 41 e 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
E’ stato infine aggiornato il massimale di retribuzione imponibile di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, utilizzato per il calcolo del contributo di solidarietà di cui all’articolo 67 della legge n. 488 del 1999.