INPS: al via il recupero dei contributi per i CFL illegittimi
A cura della redazione
L'INPS, con il messaggio 11/01/2005 n.984, ha reso noto di aver dato il via al recupero dei contributi per i CFL stipulati dal 1995 al 2001 che hanno usufruito dello sgravio contributivo dichiarato illegittimo dalla Commissione UE 11/05/1999.
Più precisamente a livello europeo è stato stabilito che gli aiuti economici in misura superiore al 25% concessi dagli stati memebri alle aziende operanti sul proprio territorio per favorire l'occupazione (ed in particolare per agevolare la stipula dei CFL) siano da considerare illegittimi ad eccezione dei casi in cui l'assunzione sia relativa a lavoratori con difficoltà di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro oppure il caso in cui i contratti siano trasformati a tempo indeterminato dando luogo ad incremento dell'occupazione.
Tutto ciò è stato confermato anche dalle sentenze della Corte di Giustizia europea (7/03/2002 e 1/04/2004) che hanno previsto che anche l'Italia si adegui ai parametri europei e provveda a recuperare gli importi non versati dai datori di lavoro in base ai vecchi criteri.
L'istituto previdenziale ha quindi disposto recentemente l'invio delle lettere di recupero dei contributi alle aziende di medie e grandi dimensioni per gli importi superiori a 250.000 euro e per le assunzioni effettuate nel periodo novembre 1995 e maggio 2001.
Nel determinare l'importo dovuto in eccesso l'INPS ha tenuto conto della riduzione contributiva del 25% che in quanto misura di carattere generale non si configura come aiuto di Stato e quindi viene riconosciuta legittimamente alle aziende.
L'INPS ricorda che le aziendo contro il recupero possono proporre ricorso agli Organi dell'Istituto previdenziale o rivolgersi direttamente all'autorità giudiziaria.
Se l'azienda ritiene di dover effettivamente restituire ciò che non gli era dovuto in base ai nuovi parametri lo può fare entro 60 giorni dal ricevimento della lettera con il mod. F24 indicando la sigla RCFL come causale contributo versato.
Se invece l'azienda non effettua il pagamento entro 60 giorni l'INPS provvederà all'iscrizione a ruolo delle somme richieste.