L'INPS, con la circolare 15/12/2006 n.144, ha reso noto che è stato definito il regolamento che disciplina l'autotutela, ossia la possibilità di ricorrere contro provvedimenti assunti da un ente statale o pubblico in modo erroneo o in contrasto con disposizioni di legge. La finalità che persegue l'autotutela è quella di verificare la legittimità e l'opportunità dell'azione amministrativa, nonchè di garantire l'efficacia degli atti amministrativi precedentemente emanati dall'ente statale nell'esercizio dei suoi poteri riguardanti la funzione attiva. Sono soggetti all'autotutela tutti i procedimenti amministrativi che rientrano nella competenza istituzionale dell'istituto, attivati d'ufficio o su istanza di parte. Più precisamente l'autotutela riguarda i seguenti aspetti: - annullamento d'ufficio, che consente la perdita di efficacia, con effetto retroattivo, dell'atto affetto da uno o più vizi di legittimità; - rettifica finalizzata a eliminare negli atti incongruenze derivanti da meri errori materiali o di calcolo, inesattezze o incompletezza della documentazione necessaria per il riconoscimento di un diritto o di una prestazione. - riesame in sede di precontenzioso per definire una vertenza già avviata , per evitare l'ulteriore aggravio della procedura di contenzioso; - convalida del provvedimento che scatta quando l'amministrazione ritenga di dover eliminare vizi e manchevolezze procedimentali per consentire all'atto originariamente adottato di spiegare i suoi effetti.