L'Inps, con messaggio n. 4929 del 17 febbraio 2010, ha reso noto che La riduzione pari all'aliquota contributiva per gli apprendisti si applica, in via transitoria, anche all'indennità di disoccupazione ordinaria, erogata a favore dei lavoratori e degli apprendisti sospesi o licenziati.
L'Inps conferma la obbligatorietà della riduzione di cui all'art. 26 legge 28 febbraio 1986, n. 41 - pari al 5,84% dell'importo della prestazione - anche per le indennità di disoccupazione ai lavoratori sospesi ed agli apprendisti sospesi o licenziati che, in via transitoria per il biennio 2009-2010, sono garantite in misura equivalente agli ammortizzatori sociali ovvero non inferiore all'80% della retribuzione di riferimento (art. 19, comma 1-ter, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185).
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al riguardo ha stabilito infatti, con nota n. 14/0003563 dell'8 febbraio 2010, che "la riduzione pari all'aliquota contributiva per gli apprendisti (prevista dall'art. 26, della legge n. 41/1986, per le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di integrazione salariale, nonché per quelle corrisposte a titolo di prestazioni previdenziali ed assistenziali sostitutive della retribuzione, che danno luogo a trattamenti da commisurare ad una percentuale della retribuzione non inferiore all'80 per cento) si applichi, pur se in via transitoria, anche all'indennità di disoccupazione ordinaria, erogata a favore dei lavoratori sospesi e degli apprendisti ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. a), b) e c) del decreto legge n. 185/2008. Ciò, a prescindere dalla circostanza che tale indennità risulti, per una percentuale pari almeno al 20%, a carico degli enti bilaterali".